Il d.lgs. 109 del 2012, in vigore dal 9 agosto, attuativo della Direttiva Europea
2009/52/CE, ha previsto delle ipotesi di aggravamento della pena per il
datore di lavoro che occupa irregolarmente lavoratori stranieri:
l’occupazione irregolare di cittadini stranieri è già considerato reato, ed è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00
euro per ogni lavoratore impiegato.

Per consentire ai datori di lavoro di sanare la loro posizione, evitando quindi di
incorrere nelle pene previste, il legislatore ha previsto la possibilità di
regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari mediante un’apposita domanda
che potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre.

Datori di lavoro esclusi
Non potranno presentare la domanda di regolarizzazione quei datori di lavoro che
negli ultimi cinque anni risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento) per:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione
clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis
del codice penale;
c) reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni (chi
abbia cioè occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari).
Inoltre, non potrà presentare la domanda il datore di lavoro che, a seguito
dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro
subordinato (FLUSSI), oppure di procedure di emersione dal lavoro irregolare,
non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo
Sportello Unico, oppure alla successiva assunzione del lavoratore straniero,
salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.

Lavoratori stranieri esclusi
Non possono essere ammessi alla procedura prevista i lavoratori stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione
per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato e per motivi di
prevenzione del terrorismo.
b) che risultino segnalati anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta,
per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone.

Inoltre, si precisa che, la disposizione di legge prevede che i datori di
lavoro potranno dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo
Sportello Unico per l’Immigrazione ed avviare una procedura di
regolarizzazione verso i cittadini stranieri che:
1. alla data di entrata in vigore del decreto siano occupati
irregolarmente da almeno tre mesi;
2. che siano presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e
documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente.

Il Decreto, che dovrà stabilire i criteri (limiti) di reddito per i datori di
lavoro (ditte e famiglia) e di prova (modalità) della presenza in Italia del
lavoratore straniero, non è ancora stato pubblicato!

Pertanto, il Patronato Acli, finché non ci sarà la pubblicazione
del citato decreto non fisserà alcun appuntamento!