Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
Tal modifica ha stabilito che gli inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della
Pubblica Amministrazione non saranno più ritenuti d’ostacolo per gli stranieri nati in Italia circa la dimostrazione di aver legalmente risieduto in Italia dalla nascita fino al compimento del 18° anno di età, anche non è possibile dimostrare tale fatto tramite documenti pubblici, quali quelli anagrafici e di residenza. Si potrà quindi ricorrere a tal fine ad altra idonea documentazione come l’iscrizione scolastica, la partecipazione a corsi di formazione, certificati medici o di ricoveri ospedalieri ecc.
E’ dovere degli Ufficiali di Stato Civile comunicare allo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di poter diventare cittadino italiano qualora dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. Qualora tale comunicazione non sia avvenuta il diritto di richiedere la cittadinanza italiana può essere esercitato anche oltre il compimento dei 19° anno.
Si riporta il testo all’art. 33 del Decreto Legge n. 69/13
(Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)
1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica
Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a
comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

(fonte: Patronato ACLI Nazionali)